Il comodato d’uso per gli immobili

L’ultima Legge di Stabilità ha previsto delle novità per il comodato d’uso in materia di immobili. Nel testo viene contemplata una forma sola di comodato gratuito, che prevede il dimezzamento della base imponibile ai fini del calcolo della Tasi e dell’Imu, sulla base di quel che era già stabilito per gli immobili inagibili o storici. Il comodato d’uso viene definito dal Codice Civile, all’articolo 1803, come il contratto grazie a cui un immobile può essere consegnato da una parte a un’altra perché la seconda possa servirsene per uno specifico uso o per un certo periodo di tempo, a patto che poi la restituisca.

Le condizioni

Il contratto di comodato d’uso può essere redatto sia in forma scritta che in forma verbale; per quel che riguarda le case, l’articolo 1 della legge 208 del 2015 precisa, al comma 1, che lo sconto sulla tassazione delle abitazioni che vengono concesse ai parenti diretti in prestito possa essere applicato solo nel caso in cui vengano rispettati dei requisiti specifici. In particolare, da questo tipo di agevolazione sono escluse le abitazioni di lusso; non sono contemplati, inoltre, tutti gli immobili che fanno riferimento alla categoria catastale A1, alla categoria catastale A8 e alla categoria catastale A9. Un’altra condizione che deve essere rispettata affinché lo sconto possa essere applicato è che la casa deve essere data in comodato ai genitori o ai figli (vale a dire i parenti di primo grado) del proprietario; la riduzione, infatti, non è prevista se il comodato coinvolge nonni e nipoti.

Ancora, è indispensabile che chi concede in comodato l’immobile – vale a dire il comodante – possieda nel nostro Paese un immobile solo; in realtà, è possibile che disponga, oltre che dell’immobile che concede in comodato, anche di un altro immobile adibito ad abitazione principale, sempre nello stesso Comune, purché non sia un immobile di pregio e dunque non rientri nelle categorie A1, A8 e A9 già menzionate. Occorre, in più, che il comodante dimori abitualmente e risieda nello stesso Comune nel quale l’immobile concesso in comodato è collocato. Chi riceve in comodato l’immobile – vale a dire il comodatario – è tenuto a usarlo come abitazione principale, il che significa che deve dimorare abitualmente lì e deve stabilirvi la propria residenza.

Oltre che gli immobili a uso abitativo, è indispensabile prendere in considerazione anche le pertinenze, con i limiti noti – e quindi tre pertinenze al massimo -. Viceversa, per ciò che concerne il possesso di immobili di altro genere, come per esempio i terreni agricoli, i capannoni o altre aree edificabili, la riduzione del 50% può essere applicata a condizione che gli immobili a uso abitativo non siano più di due. Non sono valide, per la riduzione, le scritture private: quindi il contratto di comodato va registrato, e il costo è di 200 euro. Occorre, infine, consultare le leggi comunali per verificare che non ci siano norme specifiche a proposito di questa materia.