Separazione matrimoniale: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Divorzi e separazioni sono all’ordine del giorno oramai anche qui in Italia. Sono sempre di più le persone che ricorrono ad un avvocato matrimonialista per sciogliere i vincoli del matrimonio, procedere alla separazione e poi richiedere il divorzio. Si tratta di questioni molto delicate e argomenti difficili da trattare poiché coinvolgono la sfera personale ed emotiva del soggetto, non solo quella economica.

L’avvocato matrimonialista ha il compito di seguire il cliente in tutte le fasi della separazione e di instaurare un rapporto di fiducia reciproca al fine di rendere “più soft” e leggera una situazione logorante già abbastanza complicata emotivamente. Il compito dell’avvocato è offrire sostegno, supporto e consigliare in modo che il cliente prenda le migliori decisioni possibili e in un clima più sereno possibile. Scopriamo insieme quando ricorrere a un avvocato matrimonialista a Roma grazie a questa intervista che ci concede lo studio legale dell’avv. Maria della Corte di Roma.

Quando devi ricorrere a un avvocato matrimonialista?

I casi sono molteplici in cui un cliente sente il bisogno e la necessità di ricorrere a un avvocato matrimonialista, in caso di:

  • separazione consensuale
  • Separazione giudiziale
  • Divorzio congiunto
  • Divorzio giudiziale
  • Modifiche nelle condizioni di separazione o divorzio
  • Richiesta di affidamento dei figli (la prole)

La maggior parte dei casi riguardano pratiche di separazioni consensuali. Di cosa si tratta? E perché? Scopriamolo insieme.

Separazione consensuale o giudiziale?

Se i coniugi hanno deciso di separarsi in comune accordo e senza controversie in atto e si sono accordati anche sull’assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli, ricorrono a un avvocato matrimonialista per chiedere la separazione consensuale. Si definisce così perché i coniugi sospendono di loro iniziativa e volontariamente gli effetti civili del matrimonio e i relativi obblighi. In alcuni casi dopo la separazione consensuale si procede alla richiesta di divorzio.

Che differenza c’è tra separazione consensuale e separazione giudiziale? Nel primo caso, come già detto in precedenza, c’è un accordo preso tra i coniugi che presentano insieme una domanda congiunta al Tribunale competente in materia. I coniugi procedono ad accordarsi in presenza di un avvocato sulla quota di mantenimento, sull’affidamento dei figli, spese scolastiche/mediche/sportive e straordinarie (generalmente sono divise al 50%). Si provvede anche all’assegnazione della casa coniugale (generalmente alla moglie che ha l’affidamento dei figli) e il destino di beni ed assegni bancari in proprietà comune.

Al Tribunale dovrà essere depositata la carta con tutte le condizioni firmata debitamente da entrambi i coniugi, con allegata l’atto di matrimonio (va richiesto al Comune dove è stato celebrato il matrimonio), e copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni. All’udienza devono presentarsi entrambi i coniugi. Se gli accordi presi sono giudicati equi si procede alla separazione consensuale. Da questo momento in poi si calcola il termine dei 3 anni per la richiesta del divorzio.

La separazione giudiziale, invece, avviene quando è in atto un contenzioso e i coniugi non sono d’accordo. Si procede alla richiesta di un accordo per far sì che diventi una separazione consensuale o in caso contrario alla richiesta di addebito per le pratiche di separazione (affidate al coniuge che ha violato gli obblighi matrimoniali, come cura dei figli, obbligo di coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale).

Dopo il deposito del ricorso al Tribunale competente in materia, si procede alla data d’udienza dove i coniugi hanno l’obbligo di comparire di persona. In entrambi i casi sia di separazione consensuale sia giudiziale, i termini presi possono essere modificati in seguito o revocati.

Affidamento congiunto: perché preferirlo?

Quando avviene una separazione, è sempre meglio procedere all’affidamento congiunto dei figli per il loro bene. Il genitore che non vive più con i figli può esercitare i suoi diritti genitoriali sono nella misura stabilita dal Tribunale. Nel caso invece di affidamento condiviso le decisioni sui figli sono prese da tutti e due i genitori.